La legge di bilancio 2023 prevede la possibilità di definire in via agevolata le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972) per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso il pagamento rateale.
L’agevolazione consiste nella riduzione delle sanzioni dovute, che sono ricalcolate in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali (codice tributo 9001) eseguiti fino al 31 dicembre 2022.
Per agevolare i contribuenti nella determinazione dell’importo residuo da versare, con sanzioni ridotte, è stato predisposto un apposito foglio di calcolo – xlsx
Il pagamento dell’importo residuo può avvenire in unica soluzione o in forma rateale, proseguendo i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originariamente definito.
In ogni caso, gli interessi di rateazione (codice tributo 9002) devono essere ricalcolati rispetto al nuovo importo (ridotto) delle rate residue, applicando il tasso annuo del 3,5%, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione fino alla data di versamento di ciascuna rata.
Per approfondimenti consultare la circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023 – pdf.