É stata introdotta la disciplina tributaria unitaria delle cripto-attività.
Le plusvalenze sono determinate dalla differenza tra corrispettivo percepito / valore normale delle cripto-attività permutate e costo / valore di acquisto sommate alle relative minusvalenze
Il costo / valore di acquisto va documentato con elementi certi e precisi da parte del soggetto interessato (in mancanza, il costo è pari a zero).
Il reddito è soggetto all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%
I soggetti residenti in Italia: persone fisiche; enti non commerciali; società semplici ed equiparate ex art. 5, TUIR; che detengono all’estero investimenti / attività di natura finanziaria e cripto-attività sono tenuti ad assolvere l’obbligo di “monitoraggio fiscale” compilando il quadro RW del mod. REDDITI.
I soggetti che detengono cripto-attività all’1.1.2023, è riconosciuta la possibilità di rideterminare il costo / valore di acquisto alla medesima data, determinato ai sensi dell’art. 9, TUIR (valore normale), versando un’imposta sostitutiva del 14% entro il 30.06.2023.